DAB+: sentenza Tar su rapporto tra assegnazioni definitive delle frequenze e autorizzazioni sperimentali

DAB+: sentenza Tar su rapporto tra assegnazioni definitive delle frequenze e autorizzazioni sperimentali

25 Aprile 2026

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa.

La pronuncia del TAR Lazio (n. 7213/2025 R.G.) è relativa ad un contenzioso tra Go DAB s.c.a r.l. (consorzio ricorrente assistito dall’avv. Marianna Depasquale), un consorzio controinteressato e l’amministrazione centrale. Sentenza che, annulla i provvedimenti con i quali il Ministero resistente aveva rigettato le istanze di attivazione in via sperimentale di impianti in tecnica digitale DAB+ formalizzate da Go Dab in relazione al bacino d’utenza n. 4, Prov. Aut. Trento., disponendo che il Ministero avrebbe dovuto pronunciarsi sulle medesime istanze della società consortile ricorrente, “valutandone la sussistenza dei presupposti autorizzativi alla luce del dettato dell’art. 21 dell’allegato A alla delibera AGCom 664/09/CONS” e, in sostanza, chiarendo che la transizione al digitale non può essere governata attraverso letture restrittive non previste dal quadro regolamentare.

I giudici hanno affermato l’autonomia della sperimentazione rispetto alla pianificazione, rigettando la tesi ministeriale dell’incompatibilità per imminenza delle assegnazioni ed hanno ribadito la centralità dell’art. 21 della delibera AGCom 664/09/CONS (che disciplina la sperimentazione) come istituto autonomo e distinto e che - in assenza di conflitti frequenziali - l’amministrazione è tenuta ad una valutazione concreta, non potendo ricorrere a motivazioni astratte in quanto la sperimentazione è attività tecnica, limitata e non competitiva, priva di effetti premiali nelle future assegnazioni.

Decisione rilevante per il comparto radiofonico che rappresenta una lezione di metodo perché ridefinisce i limiti della discrezionalità amministrativa nella transizione al digitale, chiarendo che conta l’assegnazione effettiva delle frequenze (non la sua semplice prospettazione) ed affermando che, il ritardo dell’amministrazione, non può giustificare dinieghi né pregiudicare chi abbia agito correttamente.

(Comunicato stampa)

* Per comunicati e segnalazioni: [email protected]

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