In Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico dei media audiovisivi

È destino di questa importante legge entrare in scena in momenti particolari dell’anno. Infatti il nuovo Testo Unico “per la fornitura di servizi di media audiovisivi” (la sigla sarebbe ora Tusma e non la più conosciuta Tusmar, che evidenziava in specifico anche i media radiofonici), che è stato varato dal Governo l’8 novembre scorso, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri pochi giorni prima, è stato pubblicato il 10 dicembre, dopo lunga attesa, sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore nientemeno che il 25 dicembre, il giorno di Natale. Si tratta, sul piano tecnico dell’attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 su questi temi, ma le numerose novità inserite in questa ‘legge quadro’ del sistema audiovisivo sono tali da farne tutt’altro che un semplice ‘adeguamento tecnico’ dei testi preesistenti.

Ma non è tutto: il testo preliminare del Governo, poi sottoposto all’esame del Parlamento e di altri organismi, era uscito all’inizio di agosto, in pieno periodo di ferie, e molto scarso era stato il rilievo anche sui giornali (l’avevano invece ‘notato molto’ i colleghi di Newslinet.com). L’iter è poi stato lungo e tutto si è un po’ perso nelle nebbie, anche per le diverse settimane trascorse fra l’approvazione in Cdm e l’effettiva pubblicazione in GU.

Sembra comunque incredibile come un testo di questo rilievo (su questi temi in passato, anche se diversi anni fa, ci sono state anche crisi di Governo) sia stato dibattuto ben poco e sia stato varato nella sostanziale indifferenza generale. Fanno eccezione – è giusto sottolinearlo – non solo i colleghi di Newslinet ma anche quelli di Key4biz, che, in particolare ad opera di Angelo Zaccone Teodosi e Giacomo Mazzone (ma non solo loro), ha svolto accurate analisi del provvedimento in questione, peraltro lavorando a lungo su un ‘testo preliminare’ su cui mancavano finora ‘conferme ufficiali’.

Ciò detto, va specificato, come già avevo sottolineato in un precedente articolo, che la legge si occupa di temi di grande rilievo, stabilendo per esempio nuove norme sugli affollamenti pubblicitari Tv che sembrano penalizzare non poco la Rai (che però non ha commentato, o quasi, la questione) sul piano finanziario e concedono invece qualche libertà in più ai privati. Sullo sfondo c’è anche la possibile (se non probabile) eliminazione della presenza del canone Rai nelle bollette elettriche, pare dal 2023.

Senza andare avanti in dettagliate analisi che non sono prerogativa di questo sito, specializzato in radiofonia, dirò poi che nel nuovo Testo Unico saltano, o quasi, i meccanismi pressochè automatici collegati al famoso SIC (oggetto di tante discussioni in passato) per ciò che riguarda gli interventi dell’Agcom, concretizzatesi in specifico nel caso Vivendi-Mediaset e poi ‘contestati’ (appunto come ‘meccanismi automatici di intervento’) nel settembre 2020 dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

Il nuovo testo è più ‘sfumato’ sul tema e l’Agcom dovrà fare in questi casi istruttorie specifiche.

C’è poi un lungo capitolo, oggetto di molte discussioni, sul tema degli obblighi di investimento delle grandi piattaforme Tv (soprattutto estere) in opere audiovisive europee e i vincoli sono stati in effetti attenuati rispetto alle prime versioni del provvedimento, con relative proteste.

Ma veniamo ai temi più strettamente radiofonici.

Come nelle attese, all’ Art. 3, comma 1, lettera cc), il provvedimento definisce ambito locale radiofonico “l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale”. È una novità, preannunciata, che amplia non poco le possibilità di diffusione delle Radio locali e le equipara a quanto previsto per il settore televisivo. Tuttavia la nuova norma si applicherà solo “dalla data improrogabile del 1° gennaio 2023, onde favorire l’adeguamento all’evoluzione tecnologica e di mercato”.

Resta poi la distinzione netta fra Radio locali e nazionali, anche in digitale. Infatti c’è (art. 5, comma 1, lettera d) “la previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale”.

I colleghi di Newslinet (che hanno iniziato un esame dettagliato del nuovo Tusma) notano poi come si sia ‘persa per strada’ la recente norma legislativa che consentiva, “in caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare”, che la concessione fosse “convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare”. Insomma, il ‘caso Radiofreccia’ potrebbe non avere repliche in futuro.

Infine, la questione delle questioni. Ci sarà un piano delle frequenze radiofoniche analogiche elaborato dall’Agcom (un problema mai affrontato nel concreto finora, dopo così tanti anni) e poi uno digitale e quali sono i relativi rischi per le emittenti attualmente operanti in Fm?

L’art. 50, comma 10, prevede, in effetti quanto segue: “L’Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, tenendo conto del grado di sviluppo della radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Nelle more di una effettiva diffusione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e dello sviluppo del relativo mercato, il Ministero, in coordinamento con l’Autorità, può procedere ad attività di ricognizione e progressiva razionalizzazione dell’uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica in particolare al fine di eliminare o minimizzare situazioni interferenziali con i paesi radio-elettricamente confinanti, ed incoraggiare l’efficiente uso e gestione delle radiofrequenze, tutelando gli investimenti e promuovendo l’innovazione”.

La formula è generica e non tranquillizza rispetto ai timori diffusi nel settore radiofonico.

Il precedente comma 6, sempre dell’articolo 50, prevede poi che “al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero e dalle autorità degli Stati radioelettricamente confinanti, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all’Italia dagli accordi stessi. Le frequenze non attribuite internazionalmente all’Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al presente comma, non possono essere pianificate dall’Autorità né assegnate dal Ministero. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l’Autorità adotta il criterio di utilizzazione efficiente e razionale dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma reti isofrequenziali per macroaree di diffusione”.

Qui le questioni sono quanto mai annose e coinvolgono altri Paesi. In particolare Croazia e Slovenia sembrerebbero davvero stanche delle interferenze delle emittenti italiane e decise a risolvere al più presto la questione. Ma come si può risolverla, al momento, se le frequenze cosiddette ‘coordinate’ sono (almeno per adesso) solo quelle Rai? E l’Agcom riuscirà (in quali tempi?) a fare questo complessissimo (e rischioso per le emittenti) piano analogico e poi a pianificare anche l’avvento del Dab? Ci sarà uno swich-off nel settore radiofonico (quasi nessuno al momento sembra volerlo in Italia)? Come? Quando?

Le questioni restano tutte aperte, anche dopo il varo di questo Tusma.

Mauro Roffi
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